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News: Legge Brunetta 2009
Inviato da: Anonymous di Domenica, 24 Gennaio 2010 - 05:19 PM |
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3l—l0-2009 Supplemento ordinario n. 197/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 254
In vigore dal 15 dicembre 2009
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare).
l. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del
licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
Art. 55—quinquies (False attestazioni o certificazioni).
1.Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.
La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del
delitto.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1
comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente
documentati.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).
1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni
caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da
un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici
nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall‘articolo 50, comma 5 bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
4. L’ inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i
medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile da contratti o accordi collettivi.
Legge operativa dal 15 dicembre 2009
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