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News: ECHI DAL TERRITORIO: RICHIESTE IMPROPRIE DI STAMPA DEL CERTIFICATO DI MALATTIA
Inviato da: 6 di Sabato, 02 Giugno 2012 - 01:09 PM |
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Ci e' stato posto da alcuni Medici della RMB il quesito se debba essere stampato, a cura del medico, il certificato di malattia on line affinche' il lavoratore possa esibirlo al medico fiscale.
La normativa non contiene una simile previsione in alcun punto.
La circolare 4/2011 ha dettagliato le modalita' di consegna del certificato di malattia, al punto 2 infatti recita:
"2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del
domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via telematica. In
aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico
di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria
casella di posta elettronica.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti.
In particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente
stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web
dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero
di protocollo del certificato fornitogli dal medico.
Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo'
prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati
di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella
di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei
lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16
aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010. "
In sintesi e nelle more della fine del periodo transitorio avvenuto il 13 settembre 2011, data in cui tutti i datori di lavoro dovevano registrarsi al sito INPS, il medico deve "comunicare" al lavoratore il numero di protocollo del certificato, in alternativa puo' usare il servizio di invio e-mail al lavoratore messo a disposizione dal Sistema TS, o anche il servizio di invio tramite SMS previsto, dal 16 febbraio 2012 (vedi circolare INPS n.23), per il lavoratore che si sia registrato sul sito INPS, o tramite il gestionale di studio qualora integrato con il Sistema TS, oppure ancora se richiesto dal lavoratore puo' stampare la copia cartacea, cio' avviene nel caso in cui il lavoratore non disponga nč di email, nč di telefono cellulare, nč sia in grado di accedere ad Internet.
Esiste una sola ed unica indicazione precisa alla stampa del certificato da parte del medico ed e' contenuta al punto 3. della circolare 2/2010, "Situazioni nelle quali l'amministrazione deve
conoscere la diagnosi", in cui si fa riferimento al decreto 206 del 18 Dicembre 2009 in merito alle fasce esentate dalla reperibilita' per patologie gravi, infortuni sul lavoro, causa di servizio, invalidita' civile, che ricordiamo devono essere esplicitate nel campo note diagnosi.
Infatti afferma: "In queste particolari ipotesi il medico "dovra' " provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia cartacea del certificato"...il lavoratore la consegnera' all'amministrazione .
Quindi si evince bene che SOLO in questo caso ricorre l'obbligo per il medico a stampare in quanto "il regime giuridico dell'assenza sara' condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte
dell'amministrazione". Quest'ultima "potra' controllare la corrispondenza tra documento cartaceo e certificato telematico sul sito dell'INPS."
Queste sono le sole previsioni della normativa.
Non e' previsto alcun documento da lasciare al medico fiscale.
Ricordiamo ancora che la Legge prevede che, in
attesa che si compia anche per loro l'informatizzazione, i Medici dipendenti
possano rilasciare copia cartacea del certificato, le amministrazioni
infatti sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici
in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti o
dipendenti o convenzionati in caso di malfunzionamento del sistema.
Maria Corongiu
Vice Segretario Vicario FIMMG Lazio
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