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Inviato da: 48 di Martedì, 13 Novembre 2012 - 08:49 AM |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158
Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.». (12A11988) (GU n° 263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n°201)
http://www.gazzettaufficiale.it
Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
0a) prevedere che le attivita' e le funzioni
disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano
individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale
del servizio, garantire l'attivita' assistenziale per
l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, nonche' un'offerta integrata delle prestazioni
dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e
degli specialisti ambulatoriali, adottando forme
organizzative monoprofessionali, denominate: «aggregazioni
funzionali territoriali», che condividono, in forma
strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti
di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate: «unita' complesse di cure
primarie», che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto
conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,
anche per il tramite del distretto sanitario, forme di
finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i
criteri di selezione del referente o del coordinatore delle
forme organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti
e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali
le aziende sanitarie locali, sulla base della
programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi
nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i
programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla
lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto
previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all'erogazione delle
prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla
continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di
esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) (abrogata);
f) (abrogata);
f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende
sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di
specifiche attivita' assistenziali, con particolare
riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo
modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito
regionale;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria
unica per titoli, predisposta annualmente a livello
regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o
del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo
equipollente, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto.
Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e' comunque
riservata una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un
adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico
impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del
diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di
pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale
avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta
annualmente a livello regionale e secondo un rapporto
ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di
specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale
secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito
l'accesso esclusivamente al professionista fornito del
titolo di specializzazione inerente alla branca in
interesse;
i) regolare la partecipazione dei medici
convenzionati a societa', anche cooperative, anche al fine
di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le
funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti
convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione
possa essere sospesa, qualora nell'ambito della
integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici
l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento
della convenzione;
m-bis) promuovere la collaborazione
interprofessionale dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie
pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di
cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al
relativo decreto legislativo di attuazione;
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
delle ricette mediche.
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 30 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma
di formazione specifica in medicina generale fermo restando
la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.».
«Art. 30. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art.
21, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale
in qualita' di medico di medicina generale i medici
chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31
dicembre 1994.
2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un
Paese membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai
sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano
titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto
convenzionale per l'attivita' di medico in medicina
generale.
3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono
esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico
di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza
sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso
di una formazione specifica in medicina generale, devono
chiedere il rilascio del relativo attestato al competente
ordine provinciale dei medici chirurghi, previa
presentazione della documentazione comprovante il diritto
acquisito.
4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente
per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai
sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del
rilascio degli attestati di cui al comma 3.».
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